Imu

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

1.

 

Calcola la tua IMU 2013 on line e stampa il modello di versamento F24 (sito riscotel.it)


Attraverso l'applicazione web è pure possibile, per i ritardatari che intendono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, calcolare l'IMU relativa all'anno 2012 (con la sanzione ridotta e gli interessi) e stampare ii relativi modelli di versamento F24. Basta cliccare sull'apposito tasto "Calcolo IMU 2012" che appare sul margine destro della pagina del sito riscotel.it.

 

 

 

 2.

 

Aliquote e versamenti IMU per l'anno 2013


La prima rata dell'IMU deve essere versata entro il 17 giugno 2013 (il 16 cade di domenica).

 

Sospensione del versamento della prima rata dell'IMU 2013 per l'abitazione principale e alcune altre categorie di immobili


Con l'art.1 del decreto legge 21.5.2013, n.54 il versamento della prima rata dell'IMU è stato sospeso per le seguenti categorie di immobili, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

c) terreni agricoli (i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono comunque esenti dall’IMU) e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.


L'art.2 del medesimo DL n.54/2013, prevede che in caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili sopra indicati è differito al 16 settembre 2013.         

 

Aliquote e versamento della prima rata dell'IMU 2013 per le restanti categorie di immobili

 

Ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del DL 201/2011, il versamento della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2013 è eseguito sulla base degli atti di determinazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicati nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 16 maggio 2013. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.


Entro il termine del 16 maggio 2013 il Comune di Misilmeri non ha pubblicato sul predetto portale atti di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013, per cui il versamento della prima rata dell'IMU dell'anno 2013 deve essere effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2012 (1,06% aliquota di base e 0,40% aliquota abitazione principale), fissate con le deliberazioni commissariali n.31/2012 e n.3/2012 e  pubblicate pure nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

 

 

 

3.

 

Compila on line e stampa la tua dichiarazione IMU

 

La dichiarazione stampata deve essere consegnata al protocollo del Comune o spedita all'Area Servizi tributari mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__".- La dichiarazione può essere altresì trasmessa in via telematica con posta certificata alla email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Per sapere in quali casi e quando si deve presentare la dichiarazione e per altre più dettagliate informazioni, vedi il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. 23899 del 30 ottobre 2012 con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

Ai sensi del comma 12-ter dell'art.13 del DL 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

   

 

4.

 

Normativa e circolari

Visure catastali on line dell'Agenzia del Territorio

Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti

Terreni agricoli

Versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero

Aree fabbricabili



Normativa e circolari

Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art.13 decreto legge 6.12.2011, n.201
L'articolo di legge che regola l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, nel testo quale risulta modificato, da ultimo, dall'art.10, comma 4, del DL 8.4.2013, n.35. 

Art.4, comma 12 quinquies, decreto legge 2.3.2012, n.16, convertito nella legge 26.4.2012, n.44
Ai fini IMU l'assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi viene considerata come diritto di abitazione.

La circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 contenente chiarimenti sull'IMU

Visure catastali on line dell'Agenzia del Territorio

Accedi al servizio on line dell'Agenzia del Territorio che consente di conoscere i dati sulla rendita e informazioni sugli immobili censiti al Catasto. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella) e la provincia di ubicazione dell'immobile.

Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti (ai fini IMU sono considerate seconde case)

Le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti, anche con contratto registrato, sono considerate come seconde case e pagano pertanto l'IMU applicando l'aliquota di base ordinaria dello 1,06%. Per l'IMU non trova infatti più applicazione la norma di favore che era stata introdotta per l'ICI dal comma 1, lettera e), dell'art.59 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, espressamente abrogata dal comma 14, lettera b), dell'art.13 del D.L. n.201/2011. Sull'argomento vedi anche i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze a pagina 19 della circolare del 18 maggio 2012.

Terreni agricoli (sono esenti dall'IMU)

Per effetto del combinato disposto del comma 1 dell'art.13 del D.L. n.201/2012, del comma 8 dell’art.9 del decreto legislativo 14.3.2011, n.23 e del comma 1, lettera h), dell'art.7 del decreto legislativo n.504/1992, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono esenti dall’imposta municipale propria, in quanto l’intero territorio comunale, ricompreso nella circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.6.1993, ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984. Sull'argomento vedi anche i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze a pagina 31 della circolare del 18 maggio 2012.

Versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero

Il comunicato del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.5.2012, con il quale vengono fornite indicazioni per effettuare i versamenti IMU dall'estero nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24. Il codice IBAN per la quota spettante allo Stato è già indicato nel comunicato. Il codice IBAN per la quota spettante al Comune è il seguente: IT26B0760104600000012451936 (codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX).
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune o attraverso l'email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o attraverso il fax +390917482270.

Aree fabbricabili

La deliberazione della Giunta comunale n.144 del 17.12.2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, acclusa in stralcio, avente ad oggetto “Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell’1.1.2009”.
Bisogna tenere conto, comunque, che per effetto di quanto stabilito dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.3.2011, n.23, nel testo modificato, da ultimo, dall'art.4, comma 1, del  D.L. 2.3.2012, n.16, e relativa legge di conversione 26.4.2012, n.44, non risulta confermata anche per l'IMU la potestà regolamentare che era stata attribuita ai Comuni per l'ICI con l'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Una delle conseguenze derivanti da tale mancata conferma è che i valori attribuiti dai Comuni alle aree fabbricabili non limitano più il potere di accertamento dei Comuni stessi anche nel caso in cui l'IMU sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente (la limitazione del potere di accertamento dell'Ente era prevista per l'ICI dal citato art.59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.446/1997).

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